Istituto di Training
Ammissione
Ammissione
L’ammissione alla Scuola dell’A.I.Psi è condizionata dal possesso dei titoli previsti dalla legge 18 febbraio 1989 n. 56 (laurea in Medicina o in Psicologia ed iscrizione ai rispettivi Ordini Professionali).
L’aspirante psicoanalista dovrà presentare una domanda di ammissione, il certificato di laurea e di iscrizione all’Albo, un curriculum vitae et studiorum e una nota personale in cui vengano indicate le motivazioni a diventare psicoanalista.
Gli aspiranti prescelti in base all’esame della documentazione presentata saranno invitati a svolgere un primo colloquio di valutazione con tre diversi analisti didatti i quali riferiscono al Collegio dei Didatti che decide sull’ammissibilità. Gli aspiranti giudicati idonei saranno invitati a scegliere, all’interno di un elenco fornito dalla scuola, un analista didatta per un’analisi personale. Tale analisi è propedeutica all’ammissione alle attività formative.
L’analisi personale dovrà essere condotta con la frequenza di quattro o cinque sedute settimanali effettuate in giorni diversi, della durata di quarantacinque o cinquanta minuti.
Gli aspiranti non ritenuti idonei potranno chiedere i motivi della non ammissione. La domanda di ammissione potrà essere presentata di nuovo non prima che sia trascorso un anno, e solo per una volta. In caso di nuovo esito negativo, deve ritenersi definitivamente negata l’ammissione alla Scuola.
Ammissione alle attività formative
Dopo avere effettuato un periodo di analisi personale non inferiore a due anni, il candidato potrà chiedere di essere ammesso alle attività formative. La domanda dovrà essere presentata al Collegio Didattico, il quale provvederà ad invitare il candidato a svolgere un secondo colloquio di valutazione con tre analisti con Funzioni di Training, uno dei quali scelto tra coloro che hanno svolto i precedenti colloqui.
In caso di parere favorevole, il candidato sarà ammesso a frequentare le attività formative dell’Istituto, impegnandosi per iscritto a non qualificarsi come membro dell’Associazione fino alla sua nomina ad associato. Il candidato ritenuto non idoneo potrà ripetere la domanda non prima che sia trascorso un anno, e solo per una volta.